Art. 5.
(Cofinanziamento di attività e programmi regionali di formazione professionale).

      1. Una percentuale non superiore al 40 per cento del Fondo è destinata al cofinanziamento di iniziative per la valorizzazione e la promozione delle attività concertistiche delle associazioni bande musicali nonché per la formazione e il perfezionamento professionale delle figure impegnate nelle attività bandistiche attivate dalle regioni.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di accesso delle regioni al cofinanziamento di cui al comma 1.